Servizio Estero

Conto Corrente in Divisa

è un contratto nominativo con il quale il cliente incarica la Banca di effettuare operazioni di movimentazione del proprio deposito, denominato in valuta estera:

  • attraverso l'emissione di assegni;
  • attraverso istituzioni creditizie;
  • serve per il regolamento di obbligazioni con residenti e non residenti;
  • agevola l'accesso ai mercati finanziari internazionali;
  • consente il regolamento delle cedole e/o titoli in valuta estera;
  • semplifica le modalità di regolamento di debiti con l'estero connessi alla propria attività;
  • è possibile costituirlo in pegno a garanzia di esposizioni e/o di affidamenti utilizzati dal cliente o da terzi.
     

Garanzia sull'Estero

La garanzia bancaria è un impegno irrevocabile e autonomo della Banca, che opera su richiesta e secondo le istruzioni del proprio cliente (richiedente), a pagare una certa somma a un terzo (beneficiario) a prima domanda di ques'ultimo che dichiari un'inadempienza contrattuale del cliente richiedente nei suoi confronti. Consente al cliente richiedente una migliore gestione finanziaria, ad esempio evitando esborsi di cassa, incassando anticipi, pagando in via posticipata le forniture. Il prodotto serve a soddisfare diverse finalità quali:
  • rimborso di scoperti di c/c o di prestiti, concessi da banche estere a favore del cliente richiedente o di sue filiali/consociate estere;
  • bid bond: serietà dell'offerta (i cosiddetti bid bond o tender guarantee sono utilizzati per la partecipazione a gare. Lo scopo è quello di salvaguardarsi dal rischio che i soggetti offerenti decidano, dopo l'avvenuta aggiudicazione a loro favore, di non stipulare il contratto, ovvero intendano a quella data modificare i termini dell'offerta originariamente presentata);
  • performance bond: buona esecuzione dei lavori/fornitura (volta a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; l'impegno assunto dal garante è quindi unicamente quello di pagare una somma di denaro nel caso di mancata tempestiva consegna della merce, collaudo del prodotto, prestazione del servizio, funzionamento del macchinario);
  • advance payment bond: rimborsi di anticipi contrattuali; pagamento forniture: in alternativa al credito documentario (assicura il rimborso di un anticipo versato sul contratto, qualora il fornitore non effettui la fornitura o non dia corso ai lavori appaltati nei tempi e nei modi definiti nel contratto).

Credito Documentario Import

Si tratta della concessione di un credito di firma da parte della Banca al proprio cliente, normalmente utilizzato per il regolamento di importazioni di merci. Il credito documentario import è un impegno irrevocabile della Banca, detta "emittente", a pagare una certa somma a un terzo, detto "beneficiario" (a vista o ad una scadenza determinata, oppure ad accettare o negoziare tratte emesse dal terzo), direttamente od autorizzando altra banca, detta "designato", ad effettuare tale pagamento (accettazione, negoziazione). Alla Banca designata può essere richiesta o autorizzata a confermare il credito, aggiungendo il proprio impegno a quello della Banca emittente. La Banca emittente opera su richiesta e secondo le istruzioni del cliente, detto ordinante. Il credito documentario possiede caratteri di autonomia e letteralità, costituendo un impegno autonomo della Banca sottoposto alla sola condizione che vengano presentati dal beneficiario documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito documentario emesso. Il credito documentario import è imposto contrattualmente dal venditore in alternativa al pagamento anticipato. Rispetto al pagamento anticipato, il cliente/ordinante:
  • evita di pagare prima che la merce sia spedita;
  • evita di pagare merce che dai documenti presentati risulti essere diversa da quella ordinata (in casi particolari l'ordinante per tutelarsi inserisce fra i documenti richiesti un certificato di ispezione emesso da un terzo di sua fiducia);
  • evita di pagare in caso di spedizione effettuata in ritardo;
  • ha la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento dal venditore a fronte dell'impegno di pagamento della Banca.

Credito Documentario Export

Il credito documentario export è una garanzia richiesta dall'esportatore italiano (beneficiario) al compratore estero (ordinante), mediante il quale la banca del compratore (banca emittente) si impegna a pagare una certa somma al beneficiario (a vista o ad una scadenza determinata), direttamente od autorizzando una banca italiana sua corrispondente (designata) ad effettuare tale pagamento, contro presentazione dei documenti stabiliti ed a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dal credito. La banca designata può essere richiesta e autorizzata a confermare il credito, aggiungendo il proprio impegno a quello della banca emittente.
 

Finanziamento in divisa a Breve Termine

è un contratto fra banca e cliente mediante il quale viene consentito a quest'ultimo di utilizzare una provvista di liquidità, tramite addebito in conto finanziamento in divisa, senza dover fare riferimento ad una specifica operazione sottostante. Possibilità di rimborso anticipato (normalmente in concomitanza con la revisione del tasso).
 

Finanziamento Import

è un contratto tra la Banca e il cliente mediante il quale viene messo a disposizione di quest'ultimo un importo in euro o in divisa per il regolamento di debiti verso l'estero, contro addebito di un conto finanziamento in euro o divisa.
 

Anticipo Export

è un contratto tra la Banca e il cliente che consente la messa a disposizione di quest'ultimo dell'ammontare (totale o parziale) dei crediti vantati nei confronti di debitori esteri mediante addebito in un conto anticipi in euro o in divisa.