Accordo ABI - Sospensione del credito alle famiglie

La BCC di Staranzano e Villesse ha aderito all'accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015 per la sospensione (per un massimo di 12 mesi) della quota capitale dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.
In particolare, dal 01/06/2015 al 31/12/2017 (prorogato fino al 31/07/2018), possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

A: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
B: cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di Agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta causa;
C: sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);
D: morte
E: handicap grave o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui al precedente punto C.

Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati può richiedere l’avvio della sospensione compilando l’apposito modulo disponibile presso ogni filiale o scaricandolo qui.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale o scaricare l’apposita informativa.